Si comunica che l’ultimo capoverso del paragrafo 3 (Numero dei presentatori), del capitolo 3, del Titolo 1 delle Istruzioni per la presentazione e ammissione delle candidature è cosi’ sostituito:
“Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81.”